Scuola, 855 milioni per la manutenzione straordinaria. Le risorse andranno a Province e Città Metropolitane – Emendamento per classi con meno di 15 alunni

Scuola, 855 milioni per la manutenzione straordinaria. Le risorse andranno a Province e Città Metropolitane – Emendamento per classi con meno di 15 alunni

Firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a favore di Province e Città metropolitane. Il decreto è stato sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e da quello dell’Economia e delle Finanze.

La ministra Azzolina spiega che “Si tratta di un importante investimento che interessa le scuole secondarie di secondo grado e che è il punto di arrivo di un grande lavoro di coordinamento che è andato avanti, in questi mesi, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)”.

Il decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo, con decreto del Ministro dell’Istruzione, saranno ripartite le risorse tra le Province e le Città metropolitane sulla base della popolazione scolastica, del numero degli edifici scolastici presenti sul territorio. Gli Enti locali dovranno individuare e comunicare gli interventi che vorranno realizzare in via prioritaria.

Intanto alla Camera la V Commissione bilancio ha completato l’esame del decreto Rilancio, che passerà adesso all’esame dell’Aula dove dovrebbe essere posta la fiducia.

Il documento contiene anche interventi che riguardano la scuola. Con un emendamento è stato inserito l’art. 231-bis. (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza), con il quale, in deroga al limite minimo di alunni, le classi potranno avere anche meno di 15 alunni.

Tale modifica, nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, comporta necessariamente l’aumento dell’organico per cui viene anche prevista l’attivazione di ulteriori posti di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dall’assunzione in servizio fino al termine delle lezioni. Detti posti non sono disponibili per le operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

 

Il testo dell’emendamento

Art. 231-bis.
(Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza)

  1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
   a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
   b) attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
   c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e nei limiti dello stesso.
  3. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
231. 011. (Nuova formulazione) Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

andrea.smith@tin.it'

Scritto da 

Articoli simili