Le attività didattiche esterne svolte in teatri, biblioteche, musei non sono vietate dall’ultimo DPCM. La nota di chiarimento. I supplenti covid, in caso di chiusura, non si licenziano.

Le attività didattiche esterne svolte in teatri, biblioteche, musei non sono vietate dall’ultimo DPCM. La nota di chiarimento. I supplenti covid, in caso di chiusura, non si licenziano.

<<Dopo il DPCM del 13 ottobre, si possono continuare a fare attività didattiche in teatri, biblioteche e musei?>>
La risposta a questa domanda è positiva e il Ministero dell’Istruzione ha inviato un’apposita nota di chiarimento alle istituzioni scolastiche.
Le attività didattiche che si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore, restano regolarmente consentite dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 13 ottobre.

Questo specifica la nota ministeriale in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel Dpcm. L’articolo 1, comma 6, lettera s) del Decreto recita infatti: “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

Ma il Dpcm non si riferisce, prosegue la nota, “alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali

Pertanto, restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità” , in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.

Il Capo Dipartimento Marco Bruschi conclude la nota con una buona notizia per il personale docente e ATA precario. In forza di un emendamento al D.L. 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modifiche nella legge 13 ottobre 2020, n° 126, all’art. 32, co mma 6-quater è previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.

 

andrea.smith@tin.it'

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