Con le disposizioni sui collocamenti a riposto e quelle per le iscrizioni degli alunni è stato dato inizio alle attività riguardanti il prossimo anno scolastico 2021-2022.
Per le iscrizioni ci sarà tempo dal 4 al 25 gennaio 2021, quindi adesso ci occupiamo delle cessazioni perché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al 7 dicembre 2020 dal D.M. n. 159 del 12-11-2020.
La circolare ministeriale n. 36103 del 13-11-2020, condivisa con l’INPS, ha fornito le indicazioni operative del predetto decreto per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021.
Il termine del 7 dicembre è unico per il personale della scuola per le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o per le istanze di permanenza in servizio, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.
La scadenza deve essere osservata anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del Ministro per la Funzione Pubblica.
Le domande vanno presentate via web attraverso la procedura di “Istanze online” sul sito del Ministero dell’istruzione.
Sono previste due distinte istanze POLIS: una per le cessazioni con i consueti requisiti e l’altra esclusivamente per QUOTA 100. Nel caso di presentazione di entrambe le domande, quella per Quota 100 sarà trattata in subordine alla prima istanza.
L’inoltro di ambedue istanze risulta utile nel caso in cui, in mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione Quota 100.
Per la pensione di vecchiaia con requisiti exlege Fornero, i lavoratori che hanno raggiunto l’età anagrafica stabilita saranno collocati in pensione: d’ufficio, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e requisito contributivo di almeno 20 anni al 31 agosto 2021, a domanda in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e della contribuzione di almeno 20 anni al 31 dicembre 2021.
Per la pensione anticipata a domanda sono richiesti i seguenti requisiti: per le donne 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2021, per gli uomini 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2021. Non è richiesto il requisito anagrafico.
Possono beneficiare della “QUOTA 100” i lavoratori con almeno 62 annidi età ed almeno 38 anni di contribuzione entrambi al 31.12.2021. L’OPZIONE DONNA è possibile solo per le donne con 58 annidi età e 35 anni di anzianità contributiva, entrambi al 31/12/2019. L’assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.
Tra i lavoratori precoci sono ricompresi i docenti della scuola dell’Infanzia in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I predetti lavoratori possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. La domanda di pensione anticipata con effetto dal 1° settembre 2021 può essere presentata una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, utilizzando la modalità cartacea.
In applicazione dell’art. 72 comma 11 del DL 112/2008 l’Amministrazione può procedere, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (entro il 28/02/2021), nei confronti di coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2021: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.
Comunque, l’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze di pensionamento è il 28 febbraio 2021.
Entro le stesse date del 7 dicembre 2020 e 28 febbraio 2021 è possibile revocare la domanda di dimissioni che vanno condizionate all’effettivo possesso dei requisiti.