Diffamazione tramite social network, singolare decisione dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Diffamazione tramite social network, singolare decisione dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

DI CARMELO AMATO – Non esiste ipotesi di reato a carico di un soggetto eoliano accusato di diffamazione su Facebook. Per questo motivo il gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto ordinanza di archiviazione per il caso che riguardava l’uomo, querelato per diffamazione aggravata a mezzo social da una società che si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione di imbarcazione di lavoro e di diporto dell’hinterland Milazzese. Il procedimento, nato in seguito a querela di parte, ha fatto registrare una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica alla quale la persona offesa ha proposto opposizione con il legale Santi Certo (nella foto). Da qui l’udienza in camera di consiglio nel corso della quale il legale, nel difendere la posizione della società, ha prodotto ampia documentazione dei vari messaggi diffamatatori che i legali rappresentanti della società avrebbero subito su Facebook. Una documentazione alla fine resa vana dal giudice, tra lo stupore dello stesso legale. Il giudice scrive infatti “che è “esclusa l’esistenza del delitto di diffamazione in quanto i messaggi postati su Facebook – così come chiarito dalla giurisprudenza – la mera copia cartacea degli screen shot o fotocopie che riproducono i messaggi controversi, non assurge alla dignità di prova spendibile, essendo necessario che tali riproduzioni siano validate nelle forme di legge, al fine di ottenerne non soltanto la veridicità, ma anche la datazione ed il blog al quale sono associati”. La Suprema corte – si legge ancora nel dispositivo – “ha infatti escluso la qualità del documento se non raccolto con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibiliàt ad un determinato periodo di tempo” . Dunque- secondo il giudice – “è necessario che il denunciante corrobori l’atto querelatorio o per il tramite del salvataggio del c.d codice sorgente ed allegato in forma digitale, oppure con copia conforme rilasciata da notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro soggetto previsto dall’art. 18 del p.p.r.n 445/2000, che possa registrare la pagina web”. Tutti i file – conclude la sentenza – “devono quindi possedere una firma digitale con marcatura temporale, in mdo da essere associati in maniera univoca: solo in questo caso si sarà in presenza di una prova certificata e forense del testo che si ritiere diffamatorio, che consenta nel caso di sostenere validamente un’accusa nell’eventuale fase dibattimentale. Nel caso in questione, sono state allegate semplici copie cartacee prive dei requisiti. E con la dovuta precisazione, che la mera individuazione dell’indirizzo Ip avrebbe costituito solo mero indizio della fonte di provenienza del messaggio, ma non dell’univoca attribuibilità dei messaggi dell’autore apparente”.  Si è quindi conclusa la vicenda che apre scenari veramente importanti per chi usa i social network, spesso nascondendosi tramite profili falsi per denigrare la gente. “E’ veramente una sentenza che lascia basiti – dichiara il legale Santi Certo – a Barcellona Pozzo di Gotto adesso, in tema di diffamazione a mezzo Facebook, è onere del denunciante, persona offesa, non solo fornire la notizia di reato, bensì pure fornire il corpo di reato secondo parametri ben precisi (i file delle dichiarazioni diffamatorie con codice sorgente e firmati digitalmente con marcatura temporale, oppure in copia conforme rilasciata da notaio), dacché non è onere della Procura attivarsi al fine di acquisire esso corpo di reato. Cioè, le copie cartacee di post visibili a tutti su Facebook ed estraibili da chiunque anche mediante una semplicissima annotazione di servizio non sono sufficienti. Solo così è possibile sostenere l’accusa in giudizio”.  

arcigrazia@alice.it'

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